Avv. Daiana Chiappa
L’Avv. Daiana Chiappa, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bergamo, si occupa prevalentemente di Diritto Civile, della Famiglia e delle Assicurazioni.
Assistenza Legale - Diritto Civile
Contenzioso Civile
Risarcimento Danni
Sinistri Stradali
Sinistri Stradali con Veicoli non Assicurati
Malpractice Medica
Contenzioso Civile
Il contenzioso civile, disciplinato dal Codice di procedura civile, è spesso necessario per far valere diritti “calpestati”, tutelarsi nei confronti di abusi o inadempimenti, richiedere un risarcimento per danni subiti.
Processo di cognizione di primo grado
Giudizi d’Appello
Giudizio in Cassazione
Processo d’esecuzione
Procedimenti sommari
La funzione che viene comunemente associata all’Avvocato è quella di assistere e rappresentare il proprio assistito innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Nel giudizio civile, ad eccezione che nelle cause di modico valore, è necessaria l’assistenza di un Avvocato per consentire un’adeguata difesa. Difatti, il processo civile è estremamante “tecnico” giacché richiede la conoscenza delle norme procedurali (cioè quelle che regolano il giudizio) oltre che di quelle sostanziali (che disciplinano il diritto che si intende far valere).
In particolare, il nostro team si occupa delle seguenti attività:
Redazione e notifica di atto di citazione;
Redazione e notifica di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale;
Partecipazione alle udienze innanzi al Giudice istruttore;
Redazione delle memorie difensive, formulazione dei capitoli di prova, richieste istruttorie;
Assistenza agli atti istruttori (interrogatorio, testimonianze, consulenze tecniche, ispezioni;
Precisazione delle conclusioni innanzi al Giudice istruttore;
Redazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica;
Partecipazione dell’udienza di discussione innanzi al Tribunale in composizione collegiale;
Assistenza nell’eventuale giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d’Appello;
Assistenza nei giudizi di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
Assistenza nei giudizi di revocazione ordinaria e straordinaria e di opposizione di terzo;
Assistenza nei giudizi d’esecuzione o di opposizione all’esecuzione;
Redazione di ricorsi in materia locatizia o di comodato;
Redazione di ricorsi in materia di diritto di famiglia, separazioni, divorzi e volontaria giurisdizione;
Assistenza nei procedimenti di ingiunzione, di sfratto, cautelari o d’urgenza;
Assistenza nelle procedure arbitrali rituali od irrituali.
I professionisti di Bergamo Legal, iscritti all’Albo degli Avvocati di Bergamo, esercitano la difesa, in ambito civile, avanti le principali autorità giurisdizionali competenti per materia, per valore e per territorio (ovvero avanti ai Giudice di Pace, ai Tribunali ordinari, alle Corti d’Appello e alla Suprema Corte di Cassazione).
Il ruolo e il lavoro dei professionisti è quello, innanzitutto, di far riferimento al contenuto della domanda proposta dal cliente, ovvero all’oggetto della loro pretesa e, in particolare, al piano sostanziale della medesima; il tutto in linea con i criteri in merito agli atti introduttivi del processo civile, alla giurisprudenza di merito e di legittimità più recente, nonché con la strategia difensiva più idonea al buon esito del processo, rilevando al riguardo, quindi, i fatti costitutivi della domanda e l’oggetto della pretesa, dovendosi di conseguenza porre l’attenzione al concreto rapporto dedotto dalla parte ed al contenuto sostanziale della pretesa.
Il PROCESSO CIVILE italiano, infatti, è regolato dalle norme del codice di procedura civile.
In particolare, si può definire come oggetto del processo (o oggetto della decisione) il contenuto delle domande che le parti (attore, convenuto, terzi intervenuti o terzi chiamati nel processo o, in alcuni casi, lo stesso pubblico ministero) rivolgono al giudice e sulle quali viene richiesta una esplicita pronuncia con sentenza idonea a passare in giudicato (id est idonea a divenire incontrovertibile una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione concessi dall’ordinamento o una volta spirati i relativi termini di legge).
Il concetto assume, dunque, una connotazione precisa, differente da quella affine, ma più generale, di “materiale di causa”, la quale invece ricomprende anche tutte le circostanze di fatto delle quali il giudice deve conoscere nel corso del processo per giungere alla decisione sulle domande, senza peraltro essere chiamato ad una pronuncia vera e propria idonea al giudicato (la quale è, come detto, limitata al solo oggetto del processo).
Attesa la stretta correlazione con le domande proposte dalle parti, l’oggetto del processo può essere analizzato attraverso i cd. elementi di identificazione dell’azione ossia gli elementi che consentono di individuare con precisione quale diritto venga fatto valere in giudizio attraverso la proposizione della domanda e i connessi limiti della pronuncia giudiziale.
La fase introduttiva del processo civile è imperniata sulla domanda che è la richiesta con la quale un soggetto sollecita la tutela giurisdizionale.
La “domanda” è l’elemento fondamentale degli atti che introducono il giudizio. Parliamo dell’’atto di citazione (quindi è un atto scritto) rivolto a due destinatari, per questo detto doppiamente ricettizio: Il soggetto nei cui confronti è mossa la domanda (il convenuto) con funzione di vocatio in jus (chiamata in giudizio), ed il soggetto al quale l’attore vuole rivolgere domanda (il giudice) per rivolgere al giudice domanda di tutela giurisdizionale.
Il processo civile può essere di vari tipi: cognizione, esecuzione e cautelare: il processo di cognizione è quello principale e si suddivide a sua volta in processo di cognizione di mero accertamento, di condanna e costitutiva.
Esistono, inoltre, vari riti accanto a quello ordinario, impregnati di particolarità strutturali o di caratteristiche proprie di vari procedimenti diversi: processo del lavoro, processo minorile, processo delle acque, procedimento d’ingiunzione, rito societario e i procedimenti in materia di stato personale (divorzio, separazione, interdizione…).
Oltre al processo civile c.d. “ordinario”, i professionisti dello studio assistono la clientela anche nel mondo ADR (risoluzione alternativa delle controversie) ovvero avanti agli organismi nati per volontà del legislatore comunitario prima e nazionale, poi, per la risoluzione extragiudiziale, conveniente e rapida, delle controversie in materia civile attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti.
Risarcimento Danni
Assistiamo chiunque abbia subito un danno ingiusto, patrimoniale o meno, da una condotta illecita altrui, e ne chieda il risarcimento, ricorrendo, eventualmente, alla Giustizia per far valere i propri diritti.
Il risarcimento è il ristoro dovuto a chi subisce un danno di natura patrimoniale o non patrimoniale e la “lesione” può nascere da una condotta illecita extracontrattuale o contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale
Nel nostro ordinamento vige il principio del neminem laedere il quale prevede che ciascuno deve comportarsi in modo da non recare pregiudizio agli altri.
Questo principio è contemplato dall’art. 2043 C.C. che disciplina l’illecito extracontrattuale ed è applicabile nei casi in cui un soggetto viola una regola di civile convivenza tenendo una condotta scorretta, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza crea un danno altrui.
L’illecito civile è strutturalmente composto da una condotta materiale antigiuridica dolosa o colposa, un nesso di causa e un danno ingiusto.
Gli elementi che ne derivano sono:
condotta antigiuridica: l’illecito civile si configura quindi nel momento in cui si viola una norma civilistica. Trattasi di un illecito atipico, poiché comprende tutti i casi in cui una condotta intenzionale o colposa lieve o grave, attiva od omissiva, causa un danno;
nesso di causalità: un soggetto tuttavia è responsabile dell’obbligo risarcitorio solo se la sua condotta è ricollegabile causalmente all’evento dannoso;
danno ingiusto: la norma dispone: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno.” L’ingiustizia può essere fatta valere dalla parte che ha subito il danno ogni volta in cui è frutto di una condotta contraria alla legge.
Responsabilità contrattuale
La disciplina civilistica prevede il risarcimento del danno anche in caso di violazione degli obblighi contrattuali. La responsabilità contrattuale si configura nel caso in cui il soggetto obbligato non adempie l’obbligazione prevista dall’accordo intercorso, ma anche in presenza di un adempimento inesatto o tardivo.
Fonti dell’obbligo contrattuale non sono solo i contratti.
Le fonti sono infatti tipiche (contratti) e atipiche (legge, arricchimento senza causa, promesse unilaterali, contatto sociale, gestione di affari, pagamento dell’indebito e qualunque altro atto o fatto idoneo). Il debitore nell’adempiere l’obbligazione contrattuale deve uniformarsi alla condotta del buon padre di famiglia, mentre in caso di comportamento negligente è responsabile per colpa e deve risarcire il danno. Questo in linea generale.
In caso di obbligazioni derivanti dallo svolgimento di attività professionale infatti il grado di diligenza richiesta deve essere commisurato al tipo di prestazione ed è pertanto è superiore a quella media del pater familias.
Il risarcimento e l’indennizzo
Contrariamente al risarcimento del danno, dovuto in caso di condotte illecite, l’indennizzo è previsto al di fuori di comportamenti che si pongono in contrasto con l’ordinamento. In queste situazioni la legge prevede che venga riconosciuto al soggetto leso un importo in grado di riequilibrare una situazione che presenta il solo rischio di diventare illecita.
Inoltre, mentre il risarcimento ha la finalità di ripristinare la situazione preesistente al danno, l’indennizzo ha una mera funzione riparatoria, che non è necessariamente commisurata al pregiudizio (art. 2045 c.c.: se un soggetto tiene una condotta pregiudizievole per la necessità di salvare se stesso o altri dal pericolo di un danno grave e inevitabile, al danneggiato spetta un indennizzo a titolo di equa riparazione, la cui entità è rimessa all’apprezzamento del Giudice).
Il risarcimento del danno non patrimoniale
Le sentenze gemelle S.U. n. 26972 – 26973 – 26974 – 26975/ 2008, hanno chiarito definitivamente quali sono le voci risarcibili di cui è possibile chiedere il ristoro in caso di danno (lesioni) alla persona.
Sinteticamente il contenuto è il seguente: “La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008).
Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale” in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell’unica fattispecie del “danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c.
Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell’interesse superi una soglia minima di tollerabilità (giacché il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. impone di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009).
Alla luce della bi-polarità tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), si ritiene, infine, che quest’ultimo debba essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria (Cass. n. 15022/2005).
Ne emerge che il danno non patrimoniale comprende le categorie descrittive del biologico, morale ed esistenziale, che non rappresentano pertanto voci distinte e autonome.
Il risarcimento del danno patrimoniale
Il danno patrimoniale si verifica ogni volta in cui un soggetto subisce ripercussioni negative sul patrimonio a causa di un inadempimento contrattuale o un illecito extracontrattuale.
I criteri per determinarlo sono stabiliti dagli artt. 1223, 1226 e 2056 C.C. e le voci che lo compongono sono: il danno emergente (ovvero attuale e immediato che si realizza con la diminuzione delle sostanze patrimoniali, come a mero titolo esemplificativo le spese mediche per un intervento correttivo dopo una prestazione errata, spese di riparazione dell’automobile cagionate da un sinistro stradale); ed il lucro cessante (danno futuro che si manifesta attraverso il mancato guadagno e la perdita di future opportunità lavorative).
Risarcimento Danni da Malpractice Medica
In ambito assicurativo si utilizza il parametro del concorso di colpa per stabilire chi – in caso di incidente – deve risarcire i danni provocati. È il conducente che ha provocato il sinistro, infatti, a doversi fare carico dei danni.
Di conseguenza, quando il concorso di colpa è al 50% – quindi entrambi i conducenti hanno contribuito in egual modo al verificarsi dell’incidente – ciascuna delle parti coinvolte deve rimborsare i veicoli danneggiati nella percentuale del 50%.
Naturalmente non è il conducente a pagare direttamente, ma la sua assicurazione: ad essere più precisi, dal 1° gennaio 2017 è stato introdotto lo strumento dell’indennizzo diretto, con il quale è possibile chiedere direttamente il risarcimento del danno alla propria compagnia assicurativa (questa poi si rivarrà su quella del conducente che ha provocato l’incidente.
Qualora nell’incidente sia rimasta coinvolta più di una vettura, ad esempio nel caso di un tamponamento a catena, bisognerà rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa che tutela il responsabile del sinistro.
E se, chi ha causato l’incidente, guidava senza assicurazione? In un caso simile la richiesta di risarcimento del danno va indirizzata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Come si calcola il risarcimento?
Per capire come calcolare il risarcimento del danno provocato da un incidente stradale, è importante sapere che questo può essere di diversa natura, e vanno risarciti sia i danni provocati al mezzo (danno materiale) che quelli alla persona:
danno materialecomprende tutte le spese necessarie per la riparazione del veicolo danneggiato
danno alla persona composto dal danno biologico permanente: ovvero ogni lesione provocata dall’incidente viene quantificata e risarcita, utilizzando le tabelle apposite (attualmente non sono ancora disponibili quelle nazionali, quindi si utilizzano quelle del Tribunale di Milano) che verte su due fattori: la percentuale del danno biologico (più è alta e maggiore sarà il risarcimento) e l’età dell’interessato (più è alta e minore sarà il risarcimento).
Abbiamo poi un ulteriore tipo di danno risarcibile, ovvero l’invalidità temporanea che a sua volta può essere assoluta (quando la persona è rimasta a letto) o parziale, con quest’ultima riconosciuta nella percentuale del 75%, 50% o 25% (come ut supra anche in questo caso più la percentuale è alta e maggiore sarà l’importo del risarcimento.
Altro aspetto: chi esegue il calcolo del risarcimento?
L’assicurazione nel quantificare il danno si rivolge ad un perito di fiducia, il quale una volta presi in considerazione tutte le conseguenze dell’incidente stradale redige una perizia con l’importo da risarcire.
Solitamente per il risarcimento del danno provocato all’automobile vengono prese in considerazione le fatture sostenute per la riparazione del danno, o anche il preventivo fatto dal carrozziere di fiducia.
Anche per i danni provocati alla persona l’assicurazione incarica un fiduciario, che avrà il compito di valutare tutte le lesioni. È la vittima dell’incidente comunque a dover presentare il certificato del pronto soccorso, più tutti i certificati rilasciati al termine delle altre visite mediche sostenute a causa del sinistro.
Va da sé che allorquando la definizione stragiudiziale del sinistro non soddisfi le richieste del soggetto leso, è facoltà dell’interessato rivolgersi ad un avvocato il quale darà avvio all’iter giuridico più consono all’ottenimento del giusto indennizzo facendo causa all’assicurazione.
Si badi bene però: prima di poter avviare formalmente la causa (citando in giudizio l’assicurazione) si dovrà, a questo punto rivolgendosi a un avvocato invitare, ancora una volta a mezzo di lettera raccomandata, l’assicurazione a stipulare la cosiddetta convenzione di negoziazione assistita. La convenzione di negoziazione assistita è una sorta di contratto con il quale le parti (il danneggiato e l’assicurazione) indicano i loro rispettivi rappresentanti (di norma gli avvocati) i quali instaureranno tra loro dei contatti, senza nessuna particolare formalità, volti alla definizione bonaria (cioè concordata) della questione risarcitoria cercando il raggiungimento di un’intesa che possa dirsi soddisfacente per entrambe le parti.
La partecipazione alla stipula della convenzione di negoziazione assistita non è obbligatoria: l’assicurazione potrebbe, infatti, rifiutarsi di aderire all’invito che le è stato rivolto.
A questo punto, decorso il termine di trenta giorni dall’invito formulato senza che vi sia stato riscontro (o subito, in caso di riscontro negativo) si potrà procedere a citare in giudizio la compagnia di assicurazione per richiedere al giudice che quest’ultima sia condannata al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese sostenute per la causa.
La causa si avvia mediante notificazione di atto di citazione il quale dovrà essere redatto secondo tutta una serie di requisiti previsti dalla legge, atto con il quale si chiama in giudizio la compagnia responsabile (e in alcuni casi anche il proprietario dell’altro autoveicolo coinvolto nel sinistro).
Sinistro stradale con veicolo non assicurato
Secondo i dati diffusi dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), sono quasi 4 milioni i veicoli circolanti sul territorio nazionale privi di assicurazione RC auto, pari al pari all’8,7% dell’intero parco auto che ogni giorno circola sulle strade.
Nel caso, dunque, di incidente con un veicolo privo della copertura assicurativa si possono aprire due scenari:
nel caso in cui la nostra polizza sia una Kasko o abbia una garanzia Collisione non sorgono questioni trattandosi la prima di una polizza in cui l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per i cosiddetti “guasti accidentali”, ossia i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato; e nel secondo caso la garanzia collisione assicura l’auto per tutti i danni derivanti da collisione con un altro (in entrambi i casi è fondamentale che il veicolo con cui abbiamo avuto lo scontro venga identificato, segnandosi il numero di targa).
ove invece l’assicurato non abbia una polizza Kasko o collisione il danneggiato deve adire il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il preciso compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato (vedi paragrafo “tipologie di sinistri”).
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato, la richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto l’incidente.
Il Fondo, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’IVASS, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
La liquidazione dei danni ai sensi dell’art. 286 del D.lgs. 209/2005 è effettuata a cura delle Imprese Designate dall’IVASS con provvedimento valido per un triennio (il provvedimento in vigore dal 1° luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015 e l’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro).
Tipologie di sinistri
Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
Ipotesi D – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
Ipotesi D bis – sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
Ipotesi Dter – sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Inoltre, l’azione per il risarcimento dei danni nelle ipotesi in cui opera il Fondo di garanzia per le vittime della strada può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni da quando il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata, inviandone una copia anche alla CONSAP.
Legittimato passivo, verso il quale esercitare l’azione di risarcimento del danno, è l’impresa designata, mentre alla CONSAP è data la possibilità di intervenire nel giudizio.
Il responsabile del danno, invece, dovrà essere citato nell’eventuale giudizio quale litisconsorte necessario solo quando:
il mezzo che ha cagionato il sinistro risulti privo di copertura assicurativa,
quando il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) codice delle assicurazioni,
quando il sinistro occorso sia stato cagionato da veicolo con targa non più corrispondente al mezzo.
Sarà invece necessario convenire in giudizio il Commissario liquidatore se il giudizio è promosso nelle ipotesi in cui il veicolo o il natante, che ha cagionato il sinistro, risulti assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica che si trovi in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta.
Risarcimento Danni da Malpractice Medica
Assistenza stragiudiziale e giudiziale finalizzata al risarcimento del danno causato da imperizia, imprudenza o negligenza professionale (ad es. malpractice medica).
Tel. 035217614 - E-mail info@bergamo.legal
Bergamo, Via Fratelli Calvi 10E
Brescia, Via Fratelli Ugoni 36
Milano, Via Montenapoleone 8
Società iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bergamo e alla Camera di Commercio di Bergamo. Capitale Sociale € 100.000 (versato € 75.000).
Assicurata con Generali Italia S.p.A. per gli infortuni e per la responsabilità professionale (massimale Euro 2.000.000).